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Imposte e tasse
01 Febbraio 2022
Nessuna definizione agevolata con il vizio di notifica della cartella
Per la Cassazione (sent. 35136/2021 S.U.) non è definibile in via agevolata la lite con oggetto una cartella di pagamento emessa quando vengano fatti valere solo vizi propri e non vizi attinenti al merito della pretesa impositiva.
Un contribuente impugnava il provvedimento di avvenuta iscrizione ipotecaria lamentando la nullità delle precedenti notifiche delle cartelle di pagamento. Nelle more di tale giudizio, il contribuente presentava istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018 ma la domanda era stata oggetto di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, ragion per cui contro tale provvedimento il veniva proposto ricorso per Cassazione.
Investita della questione, la Corte ha chiarito che, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di definizione agevolata delle liti disciplinate dalla legislazione previgente, l'art. 6, c. 12 D.L. 119/2018, le è stato conferito, in ipotesi di istanza presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull'eventuale diniego opposto dal Fisco, devolvendole pienezza del giudizio e quindi compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità.
La Cassazione ha quindi puntualizzato di non ignorare che la recente Cass., Sez. U, 25.06.2021, n. 18298 ha concluso nel senso per cui l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione Finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile...