L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 3.04.2025, n. 87, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento Iva delle prestazioni di servizi complesse legate alla pratica sportiva, stabilendo principi che interessano numerosi operatori del settore.Il caso esaminato riguarda una società estera (Alfa) che ha ricevuto da una società italiana (Beta), proprietaria di un autodromo, una prestazione complessa comprendente l'utilizzo della pista per eventi sportivi di livello internazionale, insieme a servizi complementari quali ospitalità, catering e supporto organizzativo. Beta ha emesso fattura con Iva al 22%, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell'art. 7-quater D.P.R. 633/1972. Alfa ha contestato tale qualificazione, sostenendo che si trattasse di una "prestazione complessa legata alla pratica sportiva" esente da Iva ai sensi dell'art. 132, paragrafo 1, lett. m) della Direttiva 2006/112/CE.L'Agenzia, pur concordando sulla natura complessa della prestazione, ha negato l'applicabilità dell'esenzione Iva. Il punto cruciale della decisione risiede nel requisito “soggettivo” del prestatore: l'esenzione è infatti riservata agli "organismi senza fini di lucro", mentre Beta è una società commerciale (S.r.l.) con finalità lucrative.Come chiarisce l'art. 36-bis D.L. 22.06.2023, n. 75: "Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle...