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Imposte e tasse 26 Ottobre 2018

Nessuna pietà per l'omesso versamento di ritenute


Una condanna per il reato di omesso versamento di ritenute è da mettere in probabile conto, anche se il contribuente riesce a dimostrare di essersi tangibilmente attivato nel reperire fondi per adempiere. La Cassazione, III Sez. Pen., con la sentenza 18.10.2018, n. 47482, muovendosi nel contesto di una pur sempre altalenante interpretazione giurisprudenziale, interviene di nuovo in ordine al reato previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000, senza lasciare scampo al contribuente, malgrado questi si fosse attivato per non sconfinare nell'illecito. Per l'ennesima volta, quindi, viene ritenuta integrata l'ipotesi delittuosa di cui al citato art. 10-bis, nonostante sia sicuramente difficile dare per verificata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, stante l'impossibilità del ricorrente di adempiere al debito d'imposta, causa la situazione di difficoltà economica dell'impresa. Nel caso in esame, inoltre, la linea difensiva si fondava sull'asserita esclusione di responsabilità penale per la ricorrenza di una causa di forza maggiore, congiuntamente al difetto di un contegno doloso. A supporto di tale giustificazione, il contribuente ha effettivamente dimostrato di essersi attivato per adempiere al versamento, attingendo alle proprie finanze anche mediante l'ottenimento di un mutuo ipotecario e avendo addirittura attivato diverse procedure di rateizzazione del debito fiscale. Tuttavia, le...

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