Nessuna pubblicazione aiuti pubblici se indicati in nota integrativa
Con un bilancio d’esercizio completo la società si mette in regola sia sul fronte delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi, sia sulle disposizioni relative alla pubblicità e trasparenza in materia di contributi pubblici di cui alla L. 124/2017.
La novità in oggetto è contenuta nell'art. 3, c. 6-bis, D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) ed è stata inserita dalla legge di conversione (L. 122/2022, in GU 19.08.2022, n. 193). Sulla base di tale nuova previsione, viene infatti chiarito che l’indicazione nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, degli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, fa venire meno l’obbligo di pubblicazione degli stessi sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Se tali informazioni sono contenute nella nota integrativa, prevede ancora la disposizione normativa in commento, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo e non quello del 30.06 indicato nella L. 124/2017.
Grazie a tali novità tutte le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., semplicemente ampliando il contenuto della nota integrativa, eviteranno ulteriori obblighi pubblicitari circa gli aiuti pubblici ricevuti.
Sarà invece più...