Nessuna rettifica Iva per i beni distrutti o venduti quali rifiuti
Per i beni dell’impresa divenuti inutilizzabili e poi venduti come rifiuti o distrutti volontariamente dal soggetto passivo, è esclusa la rettifica dell’Iva detratta in occasione dell’acquisto (Corte di giustizia Ue, sentenza causa C-127/22).
Nel caso esaminato una società di diritto bulgaro, operante nel settore delle telecomunicazioni, acquistava degli apparecchi tecnologici di comunicazione mobile e varie attrezzature necessarie o accessorie all’utilizzo dei servizi forniti, portando in detrazione la relativa Iva. Nel periodo dal 2014 al 2017, i beni venivano dismessi per svariati motivi (usura, obsolescenza, inadeguatezza e difettosità).
A seguito di queste dismissioni, la società provvedeva alla rettifica in diminuzione dell’Iva detratta a monte per tali beni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa bulgara; successivamente chiedeva il rimborso delle stesse somme sulla base della presunta incompatibilità della normativa con l’art. 185 della Direttiva 2006/112/Ce. Infatti, questa disposizione, pur stabilendo che la rettifica ha luogo, in particolare, in caso di mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, prevede altresì una deroga in base alla quale tale rettifica non è richiesta, tra l’altro, in caso di distruzione o perdita debitamente provata o giustificata.
In questo contesto la Corte Ue ha ricordato che l’istituto della rettifica dell’Iva ha lo scopo di aumentare la precisione delle detrazioni, al fine di assicurare la neutralità del tributo. Considerato che nel caso specifico i beni erano stati (in parte) venduti dal soggetto passivo poiché...