Nessuna tenuità del fatto per il notaio invischiato nell'evasione
Si deve avere riguardo anche al ruolo di pubblico ufficiale, oltre che alle modalità della condotta, connotata da una piena consapevolezza del disvalore del fatto e da un intento doloso diretto a conseguirne il risultato.
L'evasione dell'IVA, al di là dell'ammontare sottratto, in sé non può in alcun modo essere ricondotta a una formula assolutoria fondata sulla speciale tenuità del fatto, qualora tale condotta sia tenuta da un professionista esercente l'attività di notaio. Nessuna rilevanza, quindi, viene conferita al fatto che il cennato pubblico ufficiale, avendo esposto costi fittizi in dichiarazione, mediante la produzione di fatture per operazioni inesistenti, in fin dei conti (ma tale è il punto di vista della difesa) abbia evaso il Fisco solo per qualche migliaio di euro. Tale conclusione è frutto di un intervento della Terza Sezione Penale della Cassazione che, con la sentenza n. 38744, depositata il 20.09.2019, ha esposto e chiarito una serie di elementi di rilievo in ordine all'individuazione di fattori dirimenti riguardo alla possibile applicazione dell’art. 131-bis, c.p. che, com’è noto, comporterebbe l'esclusione della punibilità (penale) per particolare tenuità del fatto.
Nella valutazione complessivamente operata dalla Suprema Corte si è proceduto al vaglio del complessivo quadro probatorio, ponendo l’accento su un elemento tanto rilevante, quanto dirimente: il peculiare profilo soggettivo, correlato al disvalore della condotta tenuta da colui che eserciti specifiche funzioni professionali con funzioni di pubblico ufficiale. Oltretutto, a differenza di quanto...