Nessuna tregua per la trasmissione dei corrispettivi telematici
L'Agenzia delle Entrate conferma, con la circolare n. 11/E/2020, che non è possibile beneficiare della sospensione del decreto “Cura Italia” in quanto l'invio costituisce un unico adempimento per l'esatta documentazione dell'operazione.
Sul tema degli adempimenti in scadenza tra l'8.03 e il 31.05.2020, a seguito di specifico quesito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'art. 62, c. 1 D.L. 18/2020 (recentemente convertito nella L. 27/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.04.2020 n. 110) e ha confermato la sospensione dei termini, con esecuzione entro il prossimo 30.06, per la presentazione della dichiarazione Iva (anche dei soggetti non residenti che operano in Italia con identificazione diretta o rappresentante legale), per il modello “TR”, per la comunicazione della liquidazione periodica Iva (LIPE) e dei dati delle operazioni con soggetti esteri (esterometro), negli ultimi 2 casi in relazione al primo trimestre 2020.
L'Agenzia delle Entrate chiarisce, però, che senza dichiarazione annuale Iva o presentazione del modello “TR”, non è possibile eseguire il rimborso dell'Iva a credito, trimestrale o annuale, con ulteriore preclusione della compensazione del credito per la quota superiore a 5.000 euro; resta ferma la possibilità per il contribuente di non tenere conto della sospensione, presentando dichiarazione o modello nel corso dello stesso periodo.
Sempre discutibile, invece, la precisazione fornita sulla negata sospensione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, giustificata dall'Agenzia, sulla scia di quanto già affermato (circ. 8/E/2020, quesito 1.7), dall'esigenza della...