Niente compensazione per crediti scaduti: F24 a zero è scartato
L’Agenzia conferma la correttezza dello scarto quando la delega di pagamento, benché tardiva rispetto all’originaria scadenza del tributo, evidenzia crediti non più utilizzabili in compensazione.
Con la risposta all’interpello 18.04.2023, n. 297/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ove sia decorso il termine per l'utilizzo in compensazione di crediti d’imposta edilizi, la compensazione resta inibita anche se la tardiva presentazione del modello F24 “a zero” viene sanata mediante ravvedimento operoso.
Il caso riguarda l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dallo sconto ceduto a seguito del superbonus 110% ex art. 119 D.L. 34/2020 e dallo sconto ceduto per ristrutturazione ex art. 121 D.L. 34/2020. Il modello F24 a zero è stato presentato dal contribuente oltre il 31.12.2022 a causa di un cattivo funzionamento del programma di elaborazione e invio delle deleghe di pagamento.
Accertata la mancata presentazione dell’F24 a zero, in data 16.01.2023 il contribuente ha provveduto a sanare l'omissione con il versamento della sanzione ridotta prevista dagli artt. 15, c. 2-bis D.Lgs. 471/1997 e 13 D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso. Tale F24 veniva scartato da Entratel per effetto del mancato riconoscimento dei citati crediti edilizi utilizzati in compensazione, con il conseguentemente mancato riconoscimento del ravvedimento operoso.
A fronte di tale situazione l'istante chiede all’Agenzia se lo scarto operato sia o meno corretto. Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate, richiama i diversi interventi di prassi in merito agli obblighi di presentazione...