Niente compenso al professionista per il business plan inutilizzabile
Per la Cassazione il professionista incaricato del business plan a supporto del concordato deve verificare l'attendibilità dei dati aziendali: in difetto, il credito va escluso dal passivo per inadempimento.
Con l'ordinanza 12.03.2026, n. 5670 la Corte di Cassazione è tornata sul diritto al compenso del professionista incaricato di predisporre il business plan a supporto di un concordato preventivo in continuità aziendale, chiarendo che l'obbligazione assunta non si esaurisce nella corretta elaborazione tecnica del piano, ma comprende anche la verifica dell’attendibilità dei dati aziendali di partenza. Nel caso di specie, un consulente aveva chiesto l'ammissione in via privilegiata (ex art. 2751-bis n. 2 c.c.) al passivo della liquidazione giudiziale di una Srl di un credito di circa 10.000 euro a titolo di residuo compenso per la consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023-2028 e per la rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista dell'approvazione della domanda di concordato in continuità. La proposta concordataria, tuttavia, non era mai stata presentata, poiché il professionista indipendente aveva negato l'attestazione di veridicità dei dati aziendali. Il giudice delegato aveva rigettato integralmente la domanda di insinuazione, accogliendo l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, fondata sul rilievo che il piano risultava redatto sulla base di scritture contabili inattendibili. In sede di opposizione il Tribunale di Monza aveva confermato la decisione, accertando che la società versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo tale da rendere ab origine impraticabile la predisposizione di un...