Lo ha stabilito la C.T.R. Lombardia, con la sentenza n. 701/2021, nel caso di esercizio dell'attività presso i locali di abitazione, in assenza di un apparato tecnico e di supporti personali e logistici aggiuntivi.
Per la Corte Costituzionale, se l'elemento organizzativo (presupposto impositivo dell'Irap) è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui (Corte Cost. 21.05.2001, n. 156).
Nel caso dei professionisti, è necessario vagliare volta per volta se sussiste questa autonoma organizzazione e quindi l'assoggettamento a imposta. Nel tempo, le Sezioni Unite hanno fissato i punti cardini perchè si possa parlare di autonoma organizzazione soggetta all'imposizione Irap, ossia quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione; e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che supera la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Nel caso di uno studio associato formato da coniugi, i suddetti presupposti non sussistono perché si tratta di coniugi che prestano consulenze nella loro abitazione, non avvalendosi né di strumentazione eccedente il minimo e tantomeno di collaboratori alle dipendenze e nemmeno sotto forma di segretaria: ne deriva che non è configurabile una stabile...