Per il via libera definitivo della nuova causa di esclusione sarà necessario un apposito provvedimento normativo di natura regolamentare, in quanto trattasi comunque di disposizioni che vanno nel solco già delineato dall'art. 148 ,D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Dalla lettura del verbale della commissione degli esperti si evince che, sulla base dei dati diffusi dalla SOSE a supporto della decisione in commento, all'interno dei 5 comparti economici rilevanti ai fini dell'elaborazione degli ISA, quello che contiene la percentuale maggiore di contribuenti con riduzione delle operazioni attive di oltre il 33%, è il comparto dei servizi con il 31,74%. All'interno di tale comparto di attività verranno pertanto esclusi dai punteggi sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2020, tra le altre, attività quali le seguenti:
- alberghi;
- affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed and breakfast e residence;
- servizi di trasporto con taxi;
- agenzie di viaggio.
L'esame della nuova causa di esclusione e delle attività escluse consente di formulare alcune riflessioni. In primo luogo è opportuno rilevare che, al pari delle precedenti, il meccanismo si basa sui codici di attività e non sui singoli modelli ISA. Inoltre, per beneficiare di tale nuova causa di esclusione, la cui codifica all'interno dei singoli modelli ISA costringerà l'Amministrazione Finanziaria alla revisione di tutta la modulistica, è necessario che il contribuente svolga l'attività in oggetto in maniera prevalente.
Infine, resta da capire quale ruolo potrà assumere per l'anno 2020 lo specifico regime premiale ISA. Alla luce delle nuove cause di esclusione straordinaria dai punteggi ISA saranno infatti molti i contribuenti che non potranno accedere agli specifici benefici del regime premiale anche nel caso in cui la loro attività abbia superato, indenne o quasi, le turbolenze del 2020.
In tali situazioni sarebbe importante capire se l'Amministrazione Finanziaria, contrariamente a quanto sostenuto in passato nei confronti delle ordinarie cause di esclusione, ritenga di poter ammettere la determinazione dei punteggi, ai soli fini dell'accesso al regime premiale ISA, pur in presenza di una delle cause straordinarie di esclusione valevoli per l'anno 2020.
