Con l'interpello n. 60 di novembre 2018 l'Agenzia entra nel merito del trattamento IVA ai fini degli aggiustamenti da transfer pricing e lo fa con un articolato parere ricco di interessanti spunti.
Il caso, comune a moltissime multinazionali, riguarda le società appartenenti al medesimo Gruppo che scambiano beni o servizi adottando il criterio di libera concorrenza. Gli accordi tra le due società oggetto di interpello, nel rispetto della normativa prevista ai fini delle imposte dirette sul transfer pricing e conformi ai criteri OCSE, prevedono successivi aggiustamenti di prezzo in forma di contributi, per assicurare la marginalità complessiva.
Il nocciolo della questione riguarda l'applicazione dell'IVA a questi aggiustamenti di prezzo, ma l'occasione è utile per ricordare alcuni principi generali dell'IVA tra cui quello dell'onerosità. Una prestazione di servizi è soggetta ad IVA se effettuata a titolo oneroso e configura un'operazione imponibile soltanto quando tra il prestatore e l'utente intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, in cui il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all'utente. Ciò presuppone l'esistenza di un nesso diretto tra il servizio prestato e il controvalore ricevuto.
La questione specifica è stata analizzata nell'ambito del...