RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 12 Ottobre 2023

Niente rimborso Iva per chi ha stabile organizzazione

Non ha diritto al rimborso del credito Iva il soggetto non residente in Italia, ma dotato di stabile organizzazione; è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 4.09.2023, n. 25685.

Una società lussemburghese e dotata di sede secondaria in Italia con attribuzione di partita Iva dal 2004 chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell'Iva scontata sugli acquisti effettuati in Italia per il 2012. L'Ufficio opponeva diniego osservando: “Nel modello VX della dichiarazione Iva correttiva è stato indicato il codice 6 che fa riferimento all'art. 30, c. 3, per cui rilevano le condizioni previste dall'art. 17, c. 3 D.P.R. 633/1972”. Tale presupposto viene utilizzato ai fini del rimborso Iva maturato in capo agli operatori non residenti privi di stabile organizzazione che hanno effettuato in Italia operazioni attive e passive per le quali si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter o hanno formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, c. 3, un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Al contrario, per i soggetti non residenti con stabile organizzazione operante sul territorio nazionale, il recupero dell'Iva sugli acquisti viene effettuata facendo confluire la relativa imposta nelle liquidazioni periodiche effettuate dalla stabile organizzazione stessa. Nel caso specifico la società non residente ha aperto una stabile organizzazione in Italia e dichiara le operazioni attive e passive, effettuate direttamente quale casa madre e rilevanti territorialmente in Italia, nei moduli n. 2 delle dichiarazioni Iva presentate dalla stabile organizzazione stessa, che non è...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.