L’espansione del regime forfetario comporta taluni oneri anche in capo al committente. Con l’interpello 8.03.2023, n. 245 l’Agenzia ha espresso il suo parere sugli adempimenti a carico del committente in caso di comunicazione tardiva di perdita dei requisiti per il mantenimento del regime forfetario.
Ricordiamo che da quest’anno il superamento della soglia, o la perdita degli altri requisiti, comporta l’immediato passaggio al regime ordinario. Il problema è che il committente potrebbe non essere informato di ciò, oppure potrebbe venirlo a sapere in ritardo.
Con riguardo al percettore/sostituito, l’Agenzia delle Entrate aveva già fatto sapere (cfr. interpelli 499 e 500 del 2019) che il superamento del plafond comporta l’onere di emettere idonee note di variazione per regolarizzare l’aspetto Iva. Naturalmente il sostituito dovrà anche regolarizzare la tardiva emissione delle fatture.
La questione delle ritenute era, invece, rimasta in ombra. Con l’attuale interpello l’Agenzia delle Entrate lascia, anzitutto, intendere che il sostituto è responsabile sempre delle ritenute se egli ha la possibilità di rilevare la mancanza dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario. Quindi, il sostituto dovrebbe essere tenuto a monitorare il fatturato del sostituito, quantomeno quello da lui corrisposto.
Nel caso in cui, invece, il sostituto si trovi nell’impossibilità di rilevare la mancanza dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le ritenute non debbano essere versate e certificate. Tale regola, secondo le Entrate, funziona solo se i compensi sono correttamente confluiti nella dichiarazione dei redditi del sostituito. A tale riguardo è evidente che il sostituto, a differenza dell’Agenzia delle Entrate, non ha poteri per verificare che i compensi da lui pagati siano correttamente dichiarati; pertanto, ci pare che una volta scaduto il termine per la presentazione delle CU, non ci sia più spazio per versare tardivamente le ritenute, atteso anche che il sostituto comunica comunque le somme corrisposte.
Diversamente, se la comunicazione di perdita dei requisiti giunge in corso d’anno (a nostro avviso in tempo per le CU), il sostituto dovrà versare tardivamente le ritenute, preoccuparsi di recuperarle presso il sostituito e versare la maggiorazione a titolo di interessi.
Almeno l’Agenzia delle Entrate concede che le sanzioni non siano applicabili in capo al committente, in virtù del principio di scusabilità dell’errore inevitabile (art. 6 D.Lgs. 472/1997 e circ. 10.07.1998, n. 180).
La risposta lascia, invece, intravedere la responsabilità del collaboratore/sostituito sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. nn. 14033/2006, 5020/2003, 10613/2000).
Il quadro delle responsabilità è così completo; tuttavia, la soluzione che comporta comunque responsabilità in capo al committente non è ancora soddisfacente perché addossa a quest'ultimo l’onere di giustificare la propria piena buona fede e di recuperare la ritenuta presso il percettore.
