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Associazioni sportive dilettantistiche e sport 12 Agosto 2026

Niente sconti fiscali se la Ssd distribuisce utili

La circolare n. 7/E chiarisce che le clausole statutarie dell'art. 8 D.Lgs. 36/2021 sono incompatibili con la decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall'art. 148 del Tuir.

Con la circolare 7.08.2026, n. 7/E l'Agenzia delle Entrate ha messo un punto fermo su una questione aperta fin dal 2021 che riguarda le società sportive dilettantistiche (Ssd S.r.l.) quando sono costituite come società di capitali, non come semplici associazioni. Per questi enti, disciplinati dall'art. 6, c. 1, lett. c) D.Lgs. 36/2021, la riforma aveva introdotto una novità importante, aprendo per la prima volta alla possibilità di remunerare, almeno in parte, chi investe nella società.
L'art. 8 dello stesso decreto, richiamato dallo statuto obbligatorio ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. d), ammette che una Ssd destini fino al 50% degli utili annuali, al netto delle perdite pregresse, ad aumento gratuito del capitale dei soci. In alternativa, può distribuire dividendi entro un tetto pari al tasso dei buoni postali fruttiferi, maggiorato di due punti e mezzo. Lo stesso articolo permette anche di restituire al socio, in tutto o in parte, il capitale che aveva versato. È la cosiddetta lucratività attenuata, un'apertura pensata per rendere più appetibile, agli occhi di un investitore privato, la gestione di una società sportiva.
Il problema è che questa apertura convive male con un altro pilastro, più antico, del sistema fiscale dello sport. Si tratta della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, prevista dall'art. 148, c. 3 del Tuir. In pratica, esclude da Ires e Iva le quote versate dagli iscritti per partecipare alle attività dell'ente. Per ottenere questo beneficio, però, lo statuto deve rispettare le condizioni dell'art. 148, c. 8, lett. a) del Tuir. La norma, però, pretende un divieto assoluto: niente distribuzione, nemmeno indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, per tutta la vita dell'ente. Fa eccezione solo il caso, raro, in cui sia la legge stessa a imporre la distribuzione. Ed è qui che nasce il contrasto: una clausola che vieta senza eccezioni non può convivere, nello stesso statuto, con una clausola che la distribuzione la consente, seppure entro limiti stretti.

Con la circolare n. 7/E, l'Agenzia scioglie il dubbio a favore della norma tributaria. Il ragionamento si appoggia sull'art. 36, c. 3 D.Lgs. 36/2021. Vi si legge che per le Ssd senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione dell'art. 148, c. 3: proprio perché quell'agevolazione resta ferma, restano ferme anche le condizioni che la disciplinano, comprese quelle del c. 8. Ne discende che una Ssd, per beneficiare della decommercializzazione, deve rinunciare in statuto alla facoltà di distribuire utili prevista dall'art. 8. Le due clausole, semplicemente, non possono coesistere nello stesso testo.

Già la circolare n. 18/E/2018 aveva chiesto la stessa integrazione alle Ssd costituite secondo il previgente art. 90 L. 289/2002. Poi il D.Lgs. 36/2021 ha riscritto l'intero impianto normativo. In pratica, oggi ogni Ssd in forma societaria si trova davanti a una scelta: chi mantiene il divieto assoluto conserva la decommercializzazione, che di regola vale più della lucratività attenuata in quanto incide su tutte le quote versate dagli iscritti, un flusso spesso continuo e rilevante; chi sceglie invece la lucratività attenuata perde quel beneficio, ma può distribuire un dividendo. Quest’ultima è una scelta che ha senso soprattutto per le società con soci finanziatori esterni, poiché questi ultimi sono soggetti più interessati a un ritorno sul capitale investito che alla fiscalità agevolata dei corrispettivi.

La circolare, tuttavia, lascia aperti 2 problemi pratici non da poco. Il primo riguarda la sola presenza della clausola nello statuto. Sembra bastare che lo statuto preveda la facoltà di distribuire, anche se non è mai stata esercitata, per far perdere il beneficio. È la lettura più prudente da adottare, almeno finché non arriveranno chiarimenti ulteriori. Il secondo problema riguarda il tempo. La circolare non dice nulla su sanzioni, ravvedimento, termini per adeguare lo statuto, o tutela dell'affidamento ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente. Questo silenzio pesa, perché la questione tocca anche annualità già chiuse, a partire dalla seconda metà del 2023. Per questo motivo, le Ssd in forma societaria dovrebbero verificare al più presto lo statuto in vigore, il testo adottato quando l'ente si è adeguato alla riforma e i bilanci degli anni con corrispettivi specifici decommercializzati. Se da questo controllo emerge che lo statuto contiene ancora le clausole dell'art. 8, il segnale è chiaro. Se, nel frattempo, l'ente ha comunque applicato l'art. 148, c. 3, la modifica statutaria dovrebbe entrare in agenda senza troppe esitazioni.