Non ci sono differenze sostanziali nell’utilizzo delle codifiche “TD01-fattura” o “TD06-parcella” così come, per la fatturazione in acconto, non è necessario utilizzare il “TD02” o il “TD03” (precisazioni Agenzia delle Entrate nel corso del VideoForum del 23.01.2019). Maggiore attenzione richiede, invece, l’utilizzo delle classi documentati “TD04-Nota di credito” o “TD08-Nota di Credito semplificata” nonché “TD05 Nota di Debito” (o “TD07 Fatturazione semplificata”). La questione è stata evidenziata da Assosoftware in una propria FAQ (3.04.2019) dedicata alle “Note di variazione di sola Iva” che fa seguito a una precedente puntualizzazione (11.03.2019), di carattere più generale, secondo la quale nei documenti TD04 “i valori degli importi a credito devono … obbligatoriamente essere riportati sempre positivi sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota”.
In altri termini, il documento TD04 è già rappresentativo di una variazione in diminuzione e pertanto non vanno usati i segni (questa la sostanza) e analoga considerazione parrebbe valere per il TD05. La questione, a oggi, non è stata affrontata ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate per la quale evidentemente è scontato che questa dovesse essere l’interpretazione, ancorché sia esperienza comune...