Niente superbonus del 110% per efficientamento energetico globale
Con una recente risposta l'Agenzia delle Entrate ha escluso la fruibilità per l'impossibilità di identificare correttamente la tipologia di lavori eseguiti.
Con la recente risposta a un preciso interpello (n. 43), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui all'art. 1, c. 344 L. 296/2006, tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 119 D.L. 34/2020, convertito con modifiche nella L. 77/2020. Per “riqualificazione energetica globale” si intendono quegli interventi che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio, inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali specificatamente approvati; gli interventi possono essere eseguiti su edifici o su singole unità immobiliari esistenti e beneficiano della detrazione ordinaria del 65%, con un limite massimo di detrazione pari a 100.000 euro.
Nella fattispecie oggetto dell'interpello il contribuente, proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, aveva l'intenzione di effettuare un intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché degli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato. L'Agenzia delle Entrate, nella parte introduttiva, ha ricordato che già con i precedenti documenti di prassi (circolare n. 24/E/2020, in particolare) è stato chiarito che, ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020, la detrazione maggiorata...