Coop e terzo settore 07 Novembre 2023

No alla comunicazione del titolare effettivo per Diocesi o Parrocchie

Un peculiare regime e una speciale disciplina giuridica interessano quegli enti ecclesiastici che abbiano chiesto e ottenuto la personalità giuridica italiana, che non li annovera tra i soggetti ai quali è stato introdotto l’obbligo di indicazione del titolare effettivo.

Ai sensi della L. 20.05.1985, n. 222, gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e assumono la qualifica di “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”, con il conseguente obbligo di iscriversi nel “Registro delle persone giuridiche”. Tali enti sono riconosciuti nell'ordinamento italiano ai sensi della normativa concordataria tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (Accordi modificativi del Concordato Lateranense del 1984) ma rappresentano dei soggetti giuridici speciali, unici, in quanto contemporaneamente e pienamente inseriti sia nell’ordinamento canonico, sia in quello civile (cfr.: L. Simonelli, ex Lege, 2011). Agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi delle intese intercorse con le confessioni religiose di cui all'art. 8, c. 3 della Costituzione, nel caso particolare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede sul carattere di specialità degli enti ecclesiastici rispetto alle persone giuridiche private, non si applica la disciplina che riguarda le persone giuridiche private. Pertanto, come segnalato nel recente parere fornito dall’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), “a motivo del peculiare regime e della speciale disciplina giuridica”...

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