Altre imposte indirette e altri tributi
13 Febbraio 2024
No alla plusvalenza derivante da accertamento imposta di registro
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui è illegittimo l’accertamento sulle imposte dirette che si fonda esclusivamente sul valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9.02.2024, n. 3725, ha affrontato il caso di un accertamento, ai fini delle imposte dirette, con il quale si richiedeva ai contribuenti la maggiore imposta derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Il presupposto su cui l’Ufficio fondava la pretesa era unicamente la definizione, in sede di accertamento con adesione, del valore accertato ai fini dell’imposta di registro.
I giudizi di merito confermavano la maggiore plusvalenza richiesta con l’accertamento e, in particolare, la Commissione tributaria Regionale del Lazio affermava che il valore rettificato ai fini dell’imposta di registro costituiva valido elemento presuntivo e che il contribuente non aveva fornito adeguata prova contraria in odine alla veridicità del prezzo, inferiore, che aveva dichiarato di aver incassato.
Avverso la decisione d’appello i contribuenti ricorrono per Cassazione affermando che la pretesa erariale, in tema di imposte dirette, si fonda unicamente sul valore definito ai fini dell’imposta di registro.
I contribuenti evidenziano, inoltre, che sul tema è intervenuto l'art. 5, c. 3 D.Lgs. 147/2015, che costituisce norma di interpretazione autentica, la quale ha previsto che l'esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi sulla base del solo valore dichiarato accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
La decisione di legittimità, in...