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Revisione 23 Maggio 2023

Nomina del Collegio dei revisori dei conti nelle Camere di Commercio

Il ruolo dei Ministeri e delle Regioni nella designazione dei membri effettivi e supplenti.

La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria nelle Camere di Commercio è esercitata dal Collegio dei revisori dei Conti. Il Collegio è nominato dal Consiglio, dura in carica 4 anni ed è composto da 3 membri effettivi e da 3 membri supplenti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Presidente della Giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. Gli articoli del Codice Civile relativi ai sindaci delle S.p.a. sono applicabili, in quanto compatibili ai Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 L. 29.12.1993, n. 580 e art. 73 D.P.R. 254/2005, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale, comprese le Unioni regionali. Accedono all’iscrizione anche il personale di ruolo del Ministero, dirigenti e funzionari di area III, anche in posizione di comando. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale pubblica almeno ogni 18 mesi, sul sito web del Ministero e sull'intranet un...

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