Nomina dell’organo di controllo nelle società cooperative
L’apertura della stagione assembleare offre l’opportunità di adempiere all’obbligo di nomina dell’organo di controllo, operazione che può assumere profili operativi differenti in funzione del modello societario adottato (Spa o Srl).
Dopo l'ennesimo rinvio, è giunta l’ora anche per le società cooperative di affrontare la questione dell’eventuale obbligo di nomina dell’organo di controllo, analogamente a quanto avviene per le società a responsabilità limitata.
In base all’art. 2543 c.c., al di là delle altre ipotesi di legge, tale obbligo scatta in ogni caso al superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti previsti dall’art. 2477 c.c., ossia: totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
Prima di affrontare gli aspetti di natura operativa, vale la pena ricordare, con riferimento allo specifico ambito cooperativo, il contenuto dell’art. 2519 c.c., che rende applicabili alle società cooperative, in via subordinata rispetto a quanto previsto dal titolo VI del medesimo Codice, rispettivamente le norme sulla Srl o sulla Spa, in virtù di alcuni parametri dimensionali e di struttura. Tale distinzione è destinata a incidere in modo rilevante sotto più punti di vista, compresa la materia dei controlli, anche e soprattutto in tema di composizione dell’organo (di tipo monocratico o collegiale).
In riferimento alle cooperative che adottano il modello Spa, il superamento dei limiti previsti dal citato art. 2477...