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Revisione 14 Febbraio 2023

Nomina dell’organo di controllo nelle Srl e nelle cooperative

Entro l’approvazione del bilancio 2022 devono nominare l’organo di controllo le Srl e cooperative Srl che superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c. e che non hanno provveduto in precedenza.

All’atto dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022 (per i soggetti “solari”) le società che superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2477 c.c. e non vi hanno ancora provveduto, devono procedere alla nomina dell’organo di controllo, collegio sindacale, sindaco unico e/o revisore legale. Il problema riguarda le Srl e le società cooperative con tipo societario di riferimento la Srl per le quali giunge così a termine il differimento dell’obbligo correlato alla, pure differita, entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa che si è avuta, in via definitiva, a partire dal 15.07.2021. Nella presente trattazione, senza entrare nel merito del pasticcio della decorrenza del termine per la nomina dell’organo di controllo, ci limitiamo a riepilogare modalità e limiti da osservare per l’adempimento da parte delle numerose società che hanno approfittato del differimento del termine, diversamente da quelle che hanno provveduto già a partire dall’originario termine dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, poi rinviato. Si precisa che i limiti il cui superamento obbliga alla nomina e le modalità da seguire sono identici sia per le Srl, sia per le società cooperative che, per previsione statutaria, adottano tale tipo societario di riferimento e rispettano i limiti di cui all’art. 2519 c.c. , tra loro...

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