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Revisione 04 Gennaio 2023

Nomina revisori in sede di bilancio 2022

Nel totale silenzio del legislatore, il tema dominante del 2023 sarà operare correttamente le scelte necessarie alla nomina del c.d. “organo di controllo” nelle Srl, prevista dall’attuale versione dell’art. 2477 c.c., così come interpretata dall’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).

Il principale elemento di valutazione da parte di chi dovrà accettare e rivestire la carica di organo di controllo a decorrere dall’assemblea di approvazione del bilancio relativo al 2022, sarà relativo ai rischi che tale ruolo comporta nelle diverse ipotesi applicabili in relazione agli andamenti delle società. In sostanza, dopo avere attentamente letto norma e statuto, probabilmente da variare se lo stesso richiama genericamente la normativa in materia delle società azionarie o se non è sostanzialmente conforme all’attuale testo dell’art. 2477 c.c., si dovrà operare una scelta tra le seguenti opzioni di nomina: sindaco unico che svolga anche la funzione di revisione; collegio sindacale che svolga anche la funzione di revisione; revisore o società di revisione; sindaco unico o collegio sindacale e revisore o società di revisione; sindaco unico, senza attribuire a nessuno la revisione, ipotesi appoggiata da una parte della giurisprudenza ma osteggiata da Cndcec (linee guida del 2015) Confindustria (circolare n. 19510/2012) e Assirevi (documento 247/2022). In questi ultimi mesi, si sta assistendo a una distorta interpretazione della versione in vigore del Codice della crisi che ha, invece, tolto in modo inequivocabile ogni proattività al revisore in materia di prevenzione della crisi di impresa e di giudizio sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e...

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