Nel D.L. 135/2018 (Decreto semplificazioni) è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore) il quale prevede che all'art. 4, c. 3 D.Lgs. 112/2017 e all'art. 4, c. 2 D.Lgs. 117/2017 venga aggiunta una norma interpretativa sull'esclusione delle associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della norma, in quanto la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.
Vale la pena ricordare anzitutto che, in base agli articoli citati sopra, sono esclusi dall'appartenenza al Terzo settore non solo gli enti pubblici, ma anche “gli enti sottoposti a direzione o coordinamento o controllati dai suddetti enti". Inoltre, ai sensi dell'art. 2359 C.C., “si ritengono controllate le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Per analogia, il fatto che l'ente pubblico detenga il potere di nominare in tutto o in parte gli amministratori dell'ente può far pensare a una sorta d'esercizio di potere di controllo, anche se...