Non blocca la detrazione Iva il negozio giuridico simulato
Non può essere negata la detrazione Iva in riferimento a un negozio giuridico simulato, nullo sul piano civilistico, qualora non sia verificata l’evasione dell’Iva o l’abuso del diritto (Corte di Giustizia UE, sentenza 25.05.2023 - causa C-114/22).
Nel caso esaminato una società polacca emetteva fattura nei confronti di un’altra società in relazione a una cessione di marchi. La società acquirente assolveva in rivalsa l’Iva, portando in detrazione l’imposta. L’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta in capo all’acquirente, evidenziando la nullità della cessione del marchio in considerazione del presunto carattere simulato dell’operazione. Il contenzioso è approdato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la compatibilità degli artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della direttiva Iva 2006/112/Ce con la previsione di indetraibilità dell’Iva assolta nelle ipotesi di simulazione o nullità contrattuale.
Con riferimento a quanto sopra, può essere opportuno ricordare che in linea generale il diritto alla detrazione Iva è subordinato al rispetto di requisiti o alle condizioni elencati dall’art. 168 della direttiva 2006/112. In tal senso:
per beneficiare della detrazione dell’Iva, occorre (da un lato) che l’interessato sia un “soggetto passivo”, e (dall’altro) che i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto alla detrazione siano impiegati (a valle) dal soggetto passivo in operazioni soggette all’imposta;
il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui...