In considerazione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita, la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro: pertanto, la tassazione del contratto in cui è presente la penale assorbe la rilevanza tributaria della clausola penale, senza che si possa applicare l’art. 21 D.P.R. 131/1986. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 7.11.2023, n. 30983.
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la clausola penale è definita come la pattuizione “con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione” ed “ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”.
Il trattamento ai fini dell’imposta di registro della clausola penale è stato oggetto di diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo si vedano: risoluzioni nn. 310388/1990 e 91/E/2004; nota DRE della Lombardia 12.07.2013). In particolare, nella risposta all’interpello 5.06.2022, n. 246, è stata riconosciuta la necessità di assoggettare la clausola penale a un’autonoma tassazione (non potendo individuare il vincolo di derivazione necessaria richiesto dall’art. 21,...