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Imposte e tasse 14 Novembre 2023

Non c’è il registro sulla clausola penale

La sentenza della Cassazione 7.11.2023, n. 30983 sul principio di accessorierà dell'imposta.

In considerazione della sua accessorietà rispetto al contratto nella quale è inserita, la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l’imposta di registro: pertanto, la tassazione del contratto in cui è presente la penale assorbe la rilevanza tributaria della clausola penale, senza che si possa applicare l’art. 21 D.P.R. 131/1986. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 7.11.2023, n. 30983. In via preliminare può essere opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 1382 c.c., la clausola penale è definita come la pattuizione “con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione” ed “ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. Il trattamento ai fini dell’imposta di registro della clausola penale è stato oggetto di diversi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo si vedano: risoluzioni nn. 310388/1990 e 91/E/2004; nota DRE della Lombardia 12.07.2013). In particolare, nella risposta all’interpello 5.06.2022, n. 246, è stata riconosciuta la necessità di assoggettare la clausola penale a un’autonoma tassazione (non potendo individuare il vincolo di derivazione necessaria richiesto dall’art. 21,...

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