Non c'è pace per le professioni sanitarie sull'invio STS
Fisioterapisti, podologi, igienisti dentali, logopedisti e gli altri esercenti che rientrano nell'ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione devono effettuare l'adempimento entro il 31.01.2020.
L'anno scorso un continuo susseguirsi di norme contradditorie sull'obbligo di fatturazione elettronica, fortunatamente concluso (per alcuni: gli osteopati, ad esempio, brancolano ancora nel buio) quasi per tutti con il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti tenuti (ex art. 9-bis L. 12/2019) all'invio dei dati al sistema STS, con riferimento alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Tale divieto è stato riconfermato anche nella bozza della prossima legge di Bilancio. Pertanto, fatture cartacee anche nel 2020 per gli operatori sanitari.
Tuttavia, il 4.12.2019, ad alimentare il caos degli adempimenti per le prestazioni sanitarie, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 22.11.2019, in vigore dal 29.12.2019 volto a individuare ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema STS dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della precompilata. Il problema non sarebbe tanto l'ampliamento dei soggetti obbligati all'invio TS, quanto la decorrenza retroattiva del disposto. Viene, infatti, stabilito che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, si devono inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute da persone fisiche a partire dal 1.01.2019.
I nuovi soggetti interessati a questo adempimento dal 1.01.2019 sono: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista,...