Con la risposta ad interpello 21.12.2018, n. 125, l'Agenzia delle Entrate conferma la sua posizione relativamente al conferimento di uno studio professionale da parte di un lavoratore autonomo in una società tra professionisti (Stp), già costituita in forma di società a responsabilità limitata.
Nell'istanza, il professionista ritiene che il trasferimento in una Stp dei beni materiali e immateriali che compongono il proprio studio possa considerarsi equivalente ad un conferimento di azienda in una società commerciale da parte di un imprenditore, applicandosi quindi le norme previste dall'art. 176 Tuir: non si realizzeranno pertanto plus o minusvalenze e l'operazione sarà considerata non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. n. 633/1972.
L'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, non concorda con la soluzione prospettata dal contribuente. In primis, essa sottolinea come le società tra professionisti sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto: nel caso di Srl, il reddito dalla stessa prodotto deve quindi essere qualificato come reddito d'impresa ai sensi dell'art. 81 TUIR. Inoltre, l'applicazione del regime di neutralità fiscale, previsto dall'art. 176 Tuir, non risulta applicabile alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello poiché essa è carente del presupposto soggettivo: il professionista conferente non esercita, prima dell'operazione di conferimento, alcuna impresa commerciale e determina il...