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Imposte e tasse 21 Settembre 2023

Non è sanzionata la comunicazione tardiva della fattura energetica

Non si ricorrere all'istituto della remissione in bonis per la comunicazione tardiva se il contribuente non era in grado di comunicare il credito (interpello 18.09.2023, n. 429).

In tema di crediti d'imposta maturati dalle imprese energivore, se alla data del 16.03.2023 il contribuente non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale. Pertanto, la comunicazione può essere trasmessa tardivamente senza ricorrere all'istituto della remissione in bonis (e quindi senza il versamento della sanzione di 250 euro). Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 429 del 18.09.2023. Nel caso esaminato, alla data di scadenza della comunicazione dei crediti residui dello scorso anno (16.03.2023), una società fruitrice dei tax credit energia e gas del terzo trimestre 2022 aveva integralmente compensato gli importi maturati senza trasmettere il relativo modello (stante la mancata ricezione della relativa fattura). Nel successivo mese di maggio, la società riceveva dal fornitore di energia una fattura integrativa contenente addebiti per consumi del terzo trimestre. Pertanto, in sede di interpello, la società chiedeva di chiarire la possibilità di compensare il maggior credito corrispondente a questi addebiti. La risposta è legata alla comunicazione dell’importo del credito maturato nel 2022 che i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas...

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