In caso di atto di rinuncia alla posizione di beneficiari di un trust, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione (Ag. Entrate, interpello 1.08.2024, n. 165).                        
                                        
                    
                        Com’è noto, il trust è un istituto di origine anglosassone che ha trovato ingresso nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1.07.1985, a opera della L. 16.10.1989, n. 364, in vigore dal 1.01.1992. In particolare, con riferimento all'imposizione diretta, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. b), c) e d) del Tuir, i trust (residenti e non) sono inclusi tra i soggetti passivi Ires.
Ai fini della determinazione del reddito del trust residente ("commerciale" e "non") rilevano tutti i redditi ovunque prodotti (ex art. 73, c. 1, lett. b) e c) del Tuir), mentre per i trust non residenti rilevano i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (ex art. 73, c. 1, lett. d) del Tuir).
Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è tassato per trasparenza in capo al beneficiario (residente) in qualità di reddito di capitale ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. g-sexies) del Tuir. Questo reddito, qualora il beneficiario sia una persona fisica, è imputato in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (art. 73, c. 2, ultimo periodo del Tuir) e concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
Con specifico riferimento all'imposizione indiretta, con la circolare n. 34/E/2022, è...