IVA 08 Gennaio 2025

Non imponibile ai fini Iva il refitting yacht

Non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis per trasformazioni navali “sostanziali” (da diporto ad uso commerciale).

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.01.2025, n. 1, ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime di non imponibilità Iva (art. 8-bis D.P.R. 633/1972) applicabile alle operazioni di refitting navale, quando queste comportano il passaggio da uso diportistico a commerciale.Il quesito è stato posto da Alfa S.r.l., società di recente costituzione operante nel settore della locazione e noleggio di navi per il trasporto persone. La società, dopo aver acquistato un'imbarcazione da diporto battente bandiera italiana iscritta al Registro delle Navi da diporto, ha avviato “significativi lavori di refitting” presso un cantiere navale, finalizzati all'ottenimento delle certificazioni necessarie per l'uso commerciale.Il contribuente ha chiesto di poter beneficiare del regime di “non imponibilità previsto dall'art. 8-bis del D.P.R. 633/1972”, normalmente applicabile alle navi destinate alla navigazione in alto mare per attività commerciali. Tale articolo prevede infatti la non imponibilità per le cessioni di navi e dei relativi interventi quando “destinate alla navigazione in alto mare per fini commerciali”.L'Amministrazione Finanziaria, richiamando il consolidato orientamento delle risoluzioni nn. 2/E/2017 (criteri per navigazione in alto mare), 6/E/2018 (modalità dichiarazione preventiva) e 39/E/2021 (estensione alle navi in costruzione), ha accolto positivamente l'interpretazione del contribuente.L'elemento innovativo dell'interpello n....

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