Nel caso in cui i costi rimborsati al dipendente siano da considerarsi riferibili a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, tali somme non sono imponibili ai fini Irpef.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 30.04.2021, n. 314, con la quale l'ente si è espresso circa l'imponibilità a fini Irpef dei rimborsi spese, si apre ricordando che, ai sensi dell'art. 51, c. 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Viene in sostanza sancito il cosiddetto principio di “onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante”, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente.
Subito dopo viene specificato, però, che, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, la circolare 23.12.1997, n. 326 afferma che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardino spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente, come ad esempio quelle per...