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Imposte e tasse 07 Novembre 2019

Non obbligatori i documenti in sede di mediazione-reclamo

La Cassazione ha ritenuto superflua l'allegazione degli stessi atti che correderanno il ricorso introduttivo da depositare in Commissione tributaria.

Nel processo tributario, con l'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 è stato introdotto l'istituto della mediazione, volto alla composizione bonaria della lite per le cause di valore non superiore ai 50.000 euro. L'atto introduttivo può quindi contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e deve essere notificato all'ente che ha emesso l'atto impositivo entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La procedura di mediazione, pena l'improcedibilità del ricorso, si deve concludere entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo; decorso tale termine senza il raggiungimento di un accordo, diviene procedibile il ricorso giurisdizionale. Premesso ciò, l'istanza di mediazione-reclamo viene presentata dal contribuente all'Ente impositore per ottenere una composizione della controversia, riducendo così il numero dei contenziosi innanzi alle Commissioni tributari; deve essere proposta nel rispetto dei requisiti disposti dalla norma di riferimento, tra i quali, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 20.09.2019, n. 23523, non rientra l'obbligo di allegazione degli stessi documenti che correderanno il ricorso introduttivo da depositare in Commissione tributaria. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso dell'Iva richiesto da una società che, previa presentazione di un'istanza di reclamo-mediazione (art....

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