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IVA
14 Ottobre 2026
Non vale la dicitura tardiva su fattura per operazione triangolare UE
L’integrazione in fattura della dicitura “inversione contabile” effettuata diversi anni dopo non vale ai fini del regime di semplificazione per le operazioni triangolari unionali, in quanto requisito sostanziale previsto dalla direttiva UE.
Per usufruire delle semplificazioni, le operazioni triangolari devono rispettare le condizioni richieste dalla normativa. Tra queste la dicitura “inversione contabile” per designare il soggetto finale quale debitore di imposta non è una condizione formale ma sostanziale, per cui la sua iniziale mancanza non può essere sanata successivamente. Queste sono le conclusioni del Tribunale UE nella sentenza del 7.10.2026, causa T-773/25, relativa all’emissione tardiva della fattura recante la dicitura “inversione contabile” nelle operazioni triangolari intracomunitarie di cui all’art. 42, lett. a) Direttiva 2006/112/CE, che disciplina il regime facoltativo di semplificazione per le operazioni triangolari.Ai sensi dell’art. 42, si considera che l’acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all’Iva conformemente all’art. 40 (nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni), qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:- l’acquirente dimostri di avere effettuato l’acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all’art. 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell’imposta conformemente all’art. 197;- l’acquirente abbia soddisfatto gli obblighi relativi alla presentazione dell’elenco riepilogativo previsti all’art. 265 (INTRA).La disposizione UE prevede anche, al punto 11-bis dell’art. 226, che, se...