Se non è espressamente prevista la forma scritta a pena di invalidità, vige il principio della libertà della forma. In tal caso qualsiasi atto può essere concluso anche verbalmente. La Cassazione civile, sez. VI, con la sentenza 29.07.2020, n. 16218, ha confermato il principio che, nel caso di cessione di quote di società di persone, la legge non prescrive la forma scritta ad substantiam ai fini della validità dell'atto. Di conseguenza, anche la risoluzione per mutuo consenso di un contratto, o l'omessa riproduzione di alcune clausole nell'accordo definitivo, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il vincolo, ma può emergere anche da un comportamento tacito concludente, a meno che il contratto da risolvere non richieda la forma scritta a pena di invalidità.
Certamente la forma scritta può essere anche convenzionalmente stabilita dalle parti, ma è indispensabile che il patto che la stabilisce si riferisca in modo specifico allo scioglimento del contratto o alla modifica. Pertanto, la scelta di una forma che non sia imposta dalla legge o da una previa pattuizione delle parti per la stipula del contratto, non vale per gli accordi risolutori, per i quali riprende vigore il principio della libertà della forma.
Nei casi concreti, è dovere del giudice di merito verificare e indagare...