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Imposte e tasse 24 Settembre 2020

Nota di variazione Iva e procedure concorsuali

Solo la certezza dell'infruttuosità consente di recuperare l'imposta versata. Le indicazioni del Decreto Cura Italia per il termine iniziale e finale degli adempimenti.

L'interpello n. 192/2020 tratta l'emissione di una nota di variazione Iva in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. In tale circostanza, l'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972 stabilisce che “il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione”. Il contribuente chiede quindi quale sia il dies a quo per l'emissione della nota di variazione a norma dell'art. 26, in caso di modifica del piano di riparto finale dell'attivo fallimentare decisa dal Tribunale: secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate (che conferma la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente), il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione decorre dalla data nella quale il Tribunale ha dato esecuzione alla variazione del progetto di riparto finale. La norma mira a evitare che i creditori ammessi alla procedura restino incisi da un'imposta versata, per la quale non troveranno soddisfazione nei confronti del debitore; l'esercizio di tale diritto viene quindi subordinato al momento in cui si ha la certezza dell'infruttuosità della procedura. Tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza quando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno per l'insussistenza di somme disponibili, una volta...

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