In caso di società liquidata ed estinta i soci non possono successivamente emettere note di variazione Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19.09.2024, n. 47/E.
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il tema relativo alla cancellazione delle società dal Registro delle Imprese, evidenziando come dai profili civilistici dell’operazione realizzata derivano effetti fiscali differenti.Preliminarmente è stato ricordato il quadro normativo delle operazioni straordinarie (in particolare quelle di fusione o incorporazione) in base al quale (ex art. 2504-bis c.c.) la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Infatti, la fusione comporta l'estinzione della società incorporata e la contestuale sostituzione a questa della società incorporante, realizzando, in questo modo, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa (Cass. 30.07.2021, n. 21970).Al verificarsi di queste condizioni, ai fini Iva, la società che subentra nelle posizioni soggettive del cedente/prestatore di servizi acquisisce, tra l'altro, la facoltà di emettere note di variazione (ex art. 26 D.P.R. 633/1972) relativamente alle operazioni effettuate originariamente dalla società incorporata.Fatte tali premesse, nella risoluzione in commento, in considerazione della diversa finalità della procedura liquidatoria, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di estendere i principi sopra citati alle altre operazioni straordinarie, tra le quali quella di liquidazione ordinaria...