Non va operata alcuna retro detrazione della nota di credito emessa, purché nei termini, nell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto per recuperare l'imposta (infruttuosità, risoluzione, ecc.).
Una nota di accredito emessa dal fornitore nell'anno successivo, entro i termini previsti dal combinato disposto dell'art. 26 e dell'art. 19 D.P.R. 633/1972, non determina l'imputazione dell'Iva in recupero nell'anno precedente in cui è sorto il presupposto come va fatto, invece, per le fatture di acquisto “arrivate”, ma annotate entro la dichiarazione Iva solo nell'anno successivo. Questa tesi già sostenuta su queste pagine (si veda Ratio Quotidiano del 4.04.2018) pare ormai definitivamente sposata dall'Agenzia delle Entrate avendo trovato conferma anche nel contesto della recente risposta d'interpello 17.02.2021, n. 119; in senso analogo le conclusioni della precedente risposta 192/E/2020, con cambio di orientamento rispetto alla n. 107/E/2020 riferita a un particolare stralcio ex lege.
La questione e le 2 tesi. Sul fatto che dal 2017 anche per le variazioni in diminuzione ex art. 26, c. 2 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili; mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato; applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente) il termine ultimo entro cui è possibile per il fornitore esercitare il recupero sia ridotto alla scadenza “ordinaria” della dichiarazione annuale Iva relativa...