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Imposte e tasse 07 Maggio 2020

Note di credito entro l'anno

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito come è possibile recuperare l'Iva fatturata e non incassata.

Nella giornata del 16.04.2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interessante risposta all'interpello presentato da una società di gestione, raccolta e smaltimento di rifiuti (n. 107). La domanda riguarda le modalità di recupero dell'Iva fatturata e non incassata, mediante l'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972. Nello specifico, un gran numero di piccoli crediti per TIA (la tassa rifiuti è gravata da Iva) era stato stralciato in quanto la società aveva affidato l'attività di riscossione a Equitalia. Come noto, il D.L. 119/2018 ha previsto lo stralcio automatico di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010. La società ha ricevuto l'elenco delle inesigibilità successivamente, nell'aprile 2019.
Anzitutto, l'Agenzia ha riconosciuto che la speciale causa prevista dal D.L. è simile a quelle previste dall'art. 26, D.P.R. 633/1972 (corrispondente all'art. 90 della Direttiva), ossia rescissione, risoluzione e revoca. Pertanto, la società ha il diritto di recuperare l'Iva a suo tempo versata pur sempre alle ulteriori condizioni previste dall'art. 26 e con riferimento all'anno 2019 in cui ha ricevuto l'elenco delle inesigibilità. Con l'interpello, all'Agenzia era stato chiesto di indicare le modalità per effettuare la variazione.
Ebbene, l'Agenzia ha ritenuto possibile l'emissione di una singola nota di variazione relativa a tutte le posizioni creditorie.
Va segnalato, al riguardo, che questa facoltà riconosciuta dall'Agenzia non dovrebbe avere applicazione generale. Qui l'Agenzia, infatti, valorizza la particolare posizione della società in relazione alla normativa speciale intesa ad evitare oneri amministrativi per l'ente creditore. Argomento potenzialmente estensibile a ulteriori casi in quanto la proporzionalità degli oneri amministrativi è imposta dalla Direttiva Ue.
In più, la conoscenza dell'accredito per il cessionario è assicurata dalla possibilità dell'utente di conoscere la propria posizione interpellando anche in via telematica l'Agenzia della riscossione. L'Agenzia non lo dice, ma è evidente che la gran parte delle cartelle di piccolo importo per la riscossione della TIA riguardano soggetti privi del diritto alla detrazione dell'Iva. Diversamente gli utenti dovrebbero, per coerenza, affrettarsi a riversare l'imposta originariamente detratta.
Inoltre, l'Agenzia riconosce alla società la possibilità di detrarre l'Iva nei termini di cui all'art. 19 e quindi entro la data di trasmissione della dichiarazione Iva (cfr. anche risposta 90/2020).
Di più, l'Agenzia afferma che la dichiarazione può essere emendata al fine di ricomprendere la nota di credito emessa per recuperare l'imposta. L'affermazione, conforme alla precedente risposta 90/2020, pare superare la restrittiva posizione assunta con l'interpello 55/2019, che aveva negato la possibilità di emendare la dichiarazione a proprio favore non ravvisando nella mancata emissione di una nota di credito un errore. L'Agenzia aveva sostenuto che tale circostanza non fosse un errore ma una scelta. Forse, infatti, l'istante aveva manifestato l'intenzione di non emettere la nota di credito.
La risposta 55 pare dettata dalla preoccupazione che il cedente non emetta la nota di credito ultratardiva, determinando la mancata restituzione dell'imposta originariamente detratta dal cessionario. In generale, le note di credito sono ipotesi che rischiano di far venire meno la neutralità dell'imposta, determinando una doppia imposizione o una doppia detrazione. Sintomi di una legislazione che necessita una profonda revisione.