RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 13 Marzo 2019

Note di variazione IVA emesse in seguito a lodo arbitrale


Nell'ipotesi in cui le parti di un contratto di compravendita abbiano deciso di ricorrere a un arbitrato per risolvere il contenzioso insorto e la procedura si sia conclusa con la sottoscrizione di un lodo in cui viene sancito il venir meno dell'operazione originaria, è necessario individuare il limite temporale per l'emissione della nota di variazione IVA da parte del cedente di beni o prestatore di servizi (che abbia ovviamente registrato la fattura e versato l'IVA ad essa relativa). Per risolvere la questione occorre stabilire se il lodo arbitrale è assimilabile a una sorta di sopravvenuto accordo tra le parti o se, invece, può essere annoverato tra le cause di nullità, annullamento e risoluzione dell'originario rapporto contrattuale. Infatti, nel primo caso le note di variazione IVA dovrebbero essere emesse entro il limite di un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria; nella seconda ipotesi formulata le variazioni in diminuzione potrebbero essere invece effettuate senza limitazioni temporali. Sul punto si è recentemente pronunciata l'Agenzia delle Entrate che, in risposta ad una istanza di interpello, ha precisato che il lodo arbitrale rituale ha la stessa efficacia di una sentenza ed è, quindi, riconducibile alle ipotesi di revoca, risoluzione e recesso dal contratto; partendo da tale presupposto, ne deriva che la nota di variazione IVA può essere emessa senza limiti temporali....

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.