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Imposte e tasse 25 Agosto 2021

Note di variazione Iva: la novella infinita

In un sistema fiscale che definire complesso è un generoso eufemismo si inserisce, quale esempio paradigmatico, la nota di variazione emessa ai sensi dell’art. 26, D.P.R. 633/1972. Fattispecie sulla quale, ormai, si è scritto tutto e il contrario di tutto.

Sullo spinoso tema è intervenuto il principio di diritto 6.08.2021, n. 11: l’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto Iva individua, tra le fattispecie che consentono al cedente del bene o al prestatore di un servizio di variare in diminuzione l’imponibile, anche la “risoluzione” dell’operazione, senza porre alcuna distinzione tra risoluzione giudiziale o di diritto. In particolare, verificandosi la condizione prevista da una clausola risolutiva espressa apposta al contratto, quale il mancato pagamento (art. 1456 C.C.) o l’inutile decorso del congruo termine intimato per iscritto alla parte inadempiente (art. 1454 C.C.), ciò può costituire il presupposto legittimante l'emissione di una nota di variazione ex art. 26, c. 2 del Dpr n. 633/1972. Si richiama, altresì, il principio di diritto 2.04.2019, n. 13, a margine del quale si forniscono ulteriori chiarimenti in riferimento al caso in cui una nota di variazione sia emessa dalla parte adempiente successivamente alla contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione di una clausola risolutiva espressa. Nel menzionato principio di diritto n. 13/2019, facendo riferimento alle ipotesi in cui siano state intraprese azioni giudiziali avverso il fornitore che si è avvalso di una clausola risolutiva espressa per “supposto” mancato adempimento della controparte, è stato precisato che, ai fini della disciplina...

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