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Società
28 Agosto 2023
Notifica al domicilio anziché alla residenza anagrafica
La notifica al legale rappresentante di una società può essere effettuata nel suo domicilio risultante dalla visura camerale anziché nel suo luogo di residenza, purché il Comune sia il medesimo e la persona a cui è consegnato l’atto sia legata da un rapporto di parentela o sia addetta alla casa del destinatario.
La giurisprudenza ha fatto registrare opinioni dissonanti in campo notificatorio, essendo stata dichiarata in taluni casi la nullità della notifica effettuata presso l’indirizzo riportato nella visura camerale, ove lo stesso non corrisponda alla residenza effettiva del destinatario, ed essendo invece stata ritenuta valida, in altri casi, la notifica effettuata presso il domicilio reso noto ai terzi mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, considerato come l’unico opponibile ai terzi ex art. 2193 c.c. La discordanza rilevata viene meno quando vi è coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio: in tal caso infatti la Suprema Corte ha più volte ribadito che non opera il criterio preferenziale fondato sull’ordine tassativo dei luoghi indicato dall’art. 139 c.p.c. (ai sensi del quale la notifica deve essere fatta presso la casa di abitazione, o se non possibile nel Comune di residenza del destinatario, o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio), potendo il destinatario essere ricercato indifferentemente nella casa di abitazione, nell’ufficio e nel luogo in cui esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia, un addetto alla casa o all’ufficio dell’azienda e in mancanza di tali persone al portiere dello stabile dove è...