Notifica avvisi di accertamento tributi locali in tempo di Covid-19
Differimento del termine di accertamento.
sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Per attenuare la situazione di defaillance in cui si sono trovati gli enti locali nel corso della pandemia, il Governo agito su due fronti: da una parte ha stanziato diversi contributi per colmare i mancati incassi, previa dimostrazione a rendiconto dell'effettiva riduzione delle entrate; dell'altra, ha sospeso l'attività di notifica delle cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.12.2020 (D.L. 129/2020).
Secondo il Decreto Rilancio, gli atti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardanti accertamenti, contestazioni, irrogazione di sanzioni, recuperi dei crediti d'imposta, liquidazioni, rettifiche e liquidazioni, i cui i termini di decadenza scadono tra l'8.03 e il 31.12.2020, devono essere emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo compreso dal 1.01 al 31.12.2021. Per gli enti locali si applica l'art. 67 “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” del Decreto Cura Italia, con la proroga dei termini di decadenza di 85 giorni.
A tal riguardo, l'Ifel ha pubblicato una nota di approfondimento sulla risoluzione Mef 15.06.2020, n. 6/DF, rubricata “La ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1.06.2020”, fornendo chiarimenti in merito all'attività amministrativa di recupero degli introiti tributari degli enti locali. Per gli enti impositori, l'art. 67, c. 1 ha previsto dall'8.03 al 31.05.2020...