RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 08 Gennaio 2020

Novità 2020 per la prova delle cessioni intracomunitarie di beni

Sono entrate automaticamente in vigore le (non sempre agevoli) regole comunitarie armonizzate che individuano gli elementi (uno di parte e almeno altri 2 di parti terze) presuntivi del trasporto dei beni in altro Stato membro.

Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (introdotto dal regolamento UE n. 1912/2018) individua gli elementi presuntivi, necessari al venditore per dimostrare una delle condizioni richieste dall'art. 138 della Direttiva (art. 41 D.L. 331/1993) per la non imponibilità delle cessioni, ossia il trasporto/spedizione in altro Stato membro. La norma può essere così spiegata: a) nel caso di “rese a destino” (trasporto curato dal venditore o da un terzo per suo conto) è richiesta la certificazione del venditore della spedizione/trasporto (paragrafo 1/a); nel caso di “rese in partenza” serve invece la dichiarazione scritta di arrivo dell'acquirente, rilasciata “entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione” (par. 1/b); b) per raggiungere la presunzione servono almeno altri 2 documenti non contraddittori, rilasciati da 2 diverse parti indipendenti, tra quelli indicati nel paragrafo 3/a della norma oppure (a scelta) uno individuato nel paragrafo 3/a e uno nel paragrafo 3/b. Non è spiegato quale debba esser il contenuto della “certificazione” del venditore, tuttavia l'auspicio è che (in Italia) ne possa fare le veci il d.d.t. emesso dal venditore (meglio se firmato), mentre è chiaro che per le “rese in partenza” (Eww, FCA, ecc.) il venditore deve pretendere dal cessionario il rilascio di una “dichiarazione scritta” che confermi...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.