Novità 2020 per la prova delle cessioni intracomunitarie di beni
Sono entrate automaticamente in vigore le (non sempre agevoli) regole comunitarie armonizzate che individuano gli elementi (uno di parte e almeno altri 2 di parti terze) presuntivi del trasporto dei beni in altro Stato membro.
Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (introdotto dal regolamento UE n. 1912/2018) individua gli elementi presuntivi, necessari al venditore per dimostrare una delle condizioni richieste dall'art. 138 della Direttiva (art. 41 D.L. 331/1993) per la non imponibilità delle cessioni, ossia il trasporto/spedizione in altro Stato membro. La norma può essere così spiegata:
a) nel caso di “rese a destino” (trasporto curato dal venditore o da un terzo per suo conto) è richiesta la certificazione del venditore della spedizione/trasporto (paragrafo 1/a); nel caso di “rese in partenza” serve invece la dichiarazione scritta di arrivo dell'acquirente, rilasciata “entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione” (par. 1/b);
b) per raggiungere la presunzione servono almeno altri 2 documenti non contraddittori, rilasciati da 2 diverse parti indipendenti, tra quelli indicati nel paragrafo 3/a della norma oppure (a scelta) uno individuato nel paragrafo 3/a e uno nel paragrafo 3/b.
Non è spiegato quale debba esser il contenuto della “certificazione” del venditore, tuttavia l'auspicio è che (in Italia) ne possa fare le veci il d.d.t. emesso dal venditore (meglio se firmato), mentre è chiaro che per le “rese in partenza” (Eww, FCA, ecc.) il venditore deve pretendere dal cessionario il rilascio di una “dichiarazione scritta” che confermi...