Tra le novità fiscalmente più importanti introdotte dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito nella L. 12/2019) si ricordano:
• l'accoglimento nella rottamazione-ter anche dei soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis ma non hanno versato le rate scadute entro lo scorso 7.12.2018 e annesse modifiche al collegato Saldo e Stralcio;
• la non applicabilità della causa di esclusione dal regime forfetario per i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticanti).
Partendo dalla prima: la rottamazione-ter ha allargato le sue braccia anche ai soggetti che entro il 7.12.2018 non hanno versato le rate scadute della rottamazione-bis cui avevano aderito. Si rammenta che questi soggetti, per essere ammessi alla rottamazione-ter di default, ossia senza dover presentare ulteriore domanda, (e prima della Legge di conversione, era l'unico modo per aderire alla rottamazione-ter, appunto) dovevano versare entro il 7.12.2018 le rate di luglio, settembre, ottobre.
I contribuenti che hanno adempiuto al versamento ora sono entrati automaticamente nella rottamazione-ter e potranno versare il residuo in 10 rate su 5 anni, con scadenze 31.07 e 30.11, al tasso dello 0,3% annuo.
Mentre in caso opposto, possono comunque aderire alla rottamazione-ter, ma dovranno presentare domanda entro il 30.04 e versare in un...