Cambiano vari aspetti tra cui la riduzione del valore soglia, l'introduzione di uno strumento di stabilizzazione per il settore bieticolo-saccarifero e standard allargati soprattutto per le produzioni vegetali.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), con il decreto 11.11.2021, n. 591232, ha apportato modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021, con particolare riferimento al funzionamento delle sotto-misure del fondo di mutualizzazione. Il provvedimento ministeriale si è reso necessario dopo le modifiche approvate dai servizi della Commissione europea al Piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 (Psrn) e per effetto della necessità di ampliare la lista delle varietà di un identico prodotto per il quale determinare il valore standard da utilizzare nella sottoscrizione delle polizze e nell’impostazione dei fondi di mutualizzazione.
Le novità si riferiscono all’art. 10, cc. 2 e 3, del decreto Mipaaf 29.12.2020, n. 9402305. L'ultima formulazione del comma 2 dispone che “la copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite del valore della produzione superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell’allegato 6.2. Il valore della produzione media annua è dichiarato dall’imprenditore agricolo nel PMI ed è verificato tramite l’utilizzo di “Standard Value” (SV) di cui...