A seguito dell'introduzione del comma 3-bis all'art. 35 D.Lgs. 504/1995, è stata assoggettata a nuova regolamentazione la figura del cd. micro-birrificio, per la cui disciplina e definizione si rimanda a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recentemente emanato (D.M. 4.06.2019).
La disciplina del micro-birrificio può essere ritenuta di estrema attualità in quanto, oltre al costante proliferare dei birrifici in Italia, prevede un'importante agevolazione sull'imposta di consumo, con un abbattimento del 40% rispetto all'aliquota ordinaria.
Per micro-birrificio deve intendersi una fabbrica:
- totalmente autonoma, dal punto di vista economico e giuridico;
- che abbia come finalità economica la realizzazione della propria birra, a partire dalla realizzazione del mosto e fino al condizionamento, e al fatto che non riceva da altri soggetti obbligati birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione di imposta;
- che immetta il prodotto in consumo direttamente dall'impianto;
- che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- che non operi con marchi altrui;
- che non produca più di 10.000 ettolitri di birra.
Il micro-birrificio opererà in regime di deposito fiscale e sarà assoggettato al regime l'intero impianto produttivo, ivi incluse le aree dove vengono custodite le materie prime, le apparecchiature per la produzione del mosto, i...