Un'importante e significativa novità per i florovivaisti viene introdotta dal Legislatore. Dal 1.01.2020, la vendita di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume d'affari, sarà tassata attraverso un coefficiente di redditività del 5% all'ammontare dell'imponibile Iva delle relative cessioni. L'art. 1, c. 225 della Legge di Bilancio appena approvata introduce il nuovo comma 3-bis all'art. 56-bis del Tuir che regola le “altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”. La novità coinvolge persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, non essendo ancora ufficialmente certo che possa essere estesa alle altre società di persone (Snc, Sas) e alle società di capitali, per le quali queste attività determinano un reddito ai sensi dell'art. 56 del Tuir. Tale regime diviene, dunque, per i soggetti ammessi, quello naturale per la tassazione di queste operazioni. Dal punto di vista pratico, risulta importante verificare che:
- il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 C.C.);
- le piante e i prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso soggetto.
Tali operazioni, inoltre, andranno annotate separatamente in appositi sezionali, per distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi o in caso di verifica dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'attesa di opportuni chiarimenti, è da ritenere che il volume d'affari cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione sia quello dell'anno precedente.
