L’art. 2 D.Lgs. 139/2024, in attuazione dei principi di delega fissati nella L. 111/2023, apporta modifiche al Testo unico imposta di registro (Tur). In particolare, vengono rivisti alcuni articoli afferenti alla tassazione dei trasferimenti di aziende o rami di esse.L’art. 23, c. 4 del Tur viene completamente sostituito e il nuovo testo, in vigore dal 1.01.2025, prevede l’applicazione delle aliquote previste per le diverse tipologie di beni oggetto di cessione. Dalla lettura della relazione illustrativa, si evince che l’intervento legislativo mira a garantire una maggiore razionalità alla funzione dell’imposta e una semplificazione nel suo meccanismo applicativo. Fermo restando che nulla muta ai fini Iva (la cessione d’azienda o di un singolo ramo continua a essere un’operazione fuori campo ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972), ai fini dell’imposta di registro, la tassazione, come noto, è in misura proporzionale.Considerato che l’operazione di che trattasi interessa un’universalità di beni, costituita da elementi materiali e immateriali, si pone il problema di individuare i criteri di applicazione dell’imposta che variano a seconda che si tratti il trasferimento come afferente a un complesso unitario oppure considerando le caratteristiche e la natura dei singoli beni che lo compongono. Il nuovo art. 23, c. 4 prevede che sia legittimo applicare separatamente a ogni categoria di beni, la propria aliquota prevista dal Testo unico...