La legge di Bilancio 2026 interviene apportando una sensibile modifica nella definizione del parametro di riferimento utile per stabilire le controprestazioni nel caso di sponsorizzazioni tecniche o in natura.
Accade abbastanza di frequente nell’ambito associativo, soprattutto nel mondo sportivo, che vi siano accordi di sponsorizzazione e/o pubblicità che non prevedono il pagamento di un importo concordato, bensì l’attività dello sponsor si concretizza nella cessione di materiale tecnico necessario per lo svolgimento dell’attività e riportante loghi/marchi della sponsorizzante.Si tratta quindi di una cosiddetta “sponsorizzazione in natura” o “sponsorizzazione tecnica” ove lo sponsor fornisce attrezzature sportive, ma anche abbigliamento o servizi tecnici quali prodotti assicurativi, servizi di trasporto e noleggio, utilizzo impianti ecc. e in cambio l’associazione o società sportiva dilettantistica eroga visibilità pubblicitaria quali loghi sull’attrezzatura fornita, cartelloni presso l’impianto sportivo e/o sul materiale pubblicitario degli eventi e così via.L’operazione consiste in un conguaglio tra le parti, senza che vi sia movimentazione di denaro, ma sulla disciplina Iva di queste operazioni è intervenuta una novità contenuta nella legge di Bilancio 2026: l’art. 1, c. 138 L. 30.12.2025, n. 199 dispone una modifica all’art. 13, c. 2, lett. d) D.P.R. 26.10.1972, n. 633.L’art. 11 D.P.R. 633/1972 che disciplina le “Operazioni permutative e dazioni in pagamento” prevede che “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi sono soggette all'imposta...